Cfr. Fed.R.Crim.P. 16(a)(1)(D), come successivamente modificato (in vigore dal 1° luglio 1974): Rapporti di esami e prove.-- Su richiesta di un imputato, il governo autorizza l'imputato a ispezionare e copiare o fotografare qualsiasi risultato o rapporto. . . di prove o esperimenti scientifici, effettuati in relazione al caso particolare, o copie degli stessi, in possesso, custodia o controllo del governo, la cui esistenza è nota, o mediante l'esercizio della due diligence può venire a conoscenza, al procuratore per il governo. 42 USLW 4555 (23 aprile 1974). |